A seguito dell’approvazione di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e della successiva pubblicazione sul portale ufficiale D-Flight, le aree protette della Val Masino sono state ufficialmente classificate come Zona Geografica UAS “Siti Natura 2000 – Val Masino – Disgrazia”.
Poiché la Riserva Naturale Val di Mello ricade interamente all’interno di questo perimetro (che comprende la ZPS IT2040601 – “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello – Val Torrone – Piano di Preda Rossa” e la ZSC IT2040020 – “Val di Mello – Piano di Preda Rossa”), il suo cielo è ora ufficialmente soggetto a rigide limitazioni aeronautiche.
Cosa comporta la “Zona Rossa” (No Fly Zone)
La nuova classificazione UAS su D-Flight istituisce a tutti gli effetti una Zona Rossa (No Fly Zone), imponendo divieti severi per garantire la massima tutela dell’area. Ecco cosa è espressamente vietato:
- Volo ricreativo e hobbistico: È assolutamente vietato far decollare, atterrare o sorvolare la Riserva Naturale con droni per scopi amatoriali, turistici o di puro svago.
- Operazioni non autorizzate: Qualsiasi altra tipologia di volo (inclusi quelli per scopi professionali, commerciali o di ricerca scientifica) è vietata in assenza di specifiche autorizzazioni, che richiedono deroghe formali rilasciate preventivamente dall’ente Gestore e da ENAC.
Perché è stata istituita questa limitazione?
L’intera area identificata fa parte della Rete Natura 2000, un sistema istituito dall’Unione Europea per proteggere habitat naturali e specie minacciate. La pubblicazione di questa limitazione rende i vincoli ambientali immediatamente visibili e applicabili a tutti gli operatori di droni, colmando un vuoto comunicativo.
Il divieto di sorvolo è fondamentale per prevenire danni diretti, tra cui:
- Disturbo alla fauna selvatica: Il rumore e la presenza visiva dei droni causano forte stress agli animali, specialmente nei delicati periodi di riproduzione, cova e nidificazione.
- Minaccia per le specie sensibili: Si prevengono comportamenti di allarme o di fuga in rapaci, ungulati e altre specie, che scambiano spesso i droni per predatori.
- Impatto sull’esperienza turistica: Viene preservato il silenzio e la profonda naturalità che caratterizzano la valle, tutelando la qualità della visita per gli escursionisti.
- Disturbo alla quiete: Si garantisce il rispetto della privacy e della tranquillità dei residenti e dei proprietari delle strutture situate nella Riserva.
Riferimenti Normativi
Le limitazioni al volo dei droni in questa area protetta non sono una scelta arbitraria, ma trovano un solido fondamento nella normativa europea, nazionale e ambientale vigente:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (Art. 15): Consente agli Stati membri di istituire Zone Geografiche UAS in cui limitare o vietare le operazioni con droni per motivi di sicurezza, tutela dell’ambiente, protezione della fauna o privacy.
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio.
- Circolare ENAC ATM-09A (“UAS-IT – Criteri d’implementazione e procedure per Zone Geografiche”).
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”).
- Direttive Europee Natura 2000: Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) e Direttiva 2009/147/CE (“Uccelli”).
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 (e successive modifiche): Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat in Italia.

